La Corte Internazionale di Giustizia è l’organo giudiziario delle Nazioni Unite. Spieghiamo la sua organizzazione e le sue funzioni.
Cos’è la Corte Internazionale di Giustizia? Stiamo parlando del “principale organo giudiziario delle Nazioni Unite”. Così la definisce l’articolo 92 della Carta dell’Onu. La Corte ha la funzione di risolvere le controversie tra gli Stati. Ha uno Statuto che disciplina la sua organizzazione. Lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia è annesso alla Carta dell’Onu e ne è parte integrante. La Corte ha sede all’Aja.
Com’è organizzata la Corte Internazionale di Giustizia
Sono 15 i giudici che compongono la Corte. Sono nominati a titolo personale e, quindi, non rappresentano alcuno Stato. Durante il loro mandato, i giudici non possono esercitare né attività professionale né attività politica. Sono scelti tra persone di alta levatura morale. I requisiti sono descritti all’articolo 2 dello Statuto.
I requisiti dei giudici della Corte
L’articolo 2 dello Statuto della Corte prevede questi requisiti:
- essere persone di alta levatura morale
- possiedono i requisiti richiesti nei loro paesi per la nomina alle più alte cariche giudiziarie
- oppure essere giureconsulti di riconosciuta competenza nel diritto internazionale
Il mandato dei giudici dura 9 anni e può essere rinnovato alla scadenza per altri 9 anni (art. 13 Statuto). I giudici nell’esercizio delle loro funzioni hanno i privilegi e immunità diplomatiche.
Come si eleggono i giudici della Corte Internazionale di Giustizia
L’elezione dei giudici è disciplinata dagli articoli 4-12 dello Statuto.
Il Segretario Generale dell’Onu forma una lista di candidati. Per fare questo si attiene alle designazioni dei cosiddetti gruppi nazionali della Corte Permanente di Arbitrato, nata dalla Convenzione dell’Aja del 1907. Si tratta di esperti nel campo del diritto internazionale nominati dai propri governi. Il fatto che si sceglie da questi elenchi senza passare dai governi sta a significare l’irrilevanza dei fattori politici.
La lista di candidati viene sottoposta alla votazione dell’Assemblea generale e del Consiglio di Sicurezza. Ognuno dei due organismi vota per conto proprio. Prima l’Assemblea e poi il Consiglio. Sono eletti quei candidati che ottengono la maggioranza assoluta sia in Assemblea sia in Consiglio. Nel Consiglio di Sicurezza non si può esercitare il diritto di veto.
Nel caso in cui dopo tre sedute Assemblea generale e Consiglio di Sicurezza non siano riusciti a eleggere tutti 15 i giudici, il compito passa ad una commissione di sei membri: tre sono nominati dall’Assemblea e tre dal Consiglio di Sicurezza.
Qualora neanche la Commissione riesca a eleggere i seggi vacanti, la parola passa agli stessi giudici in carica eleggere per cooptazione, scegliendo dalla lista di candidati formata dal Segretario Generale.
Le funzioni della Corte Internazionale di Giustizia
La Corte Internazionale di giustizia ha due funzioni: quella contenziosa e quella consultiva.
La funzione contenziosa della Corte Internazionale di Giustizia
La Corte Internazionale di Giustizia ha il compito principale di risolvere le controversie tra Stati. Esercita questa sua funzione applicando il diritto internazionale. Lo prevede l’art. 38, paragrafo 1 dello Statuto. La Corte emana sentenze in cui le parti sono tenute a conformarsi (art. 94, paragrafo 1 della Carta dell’Onu).
Questa attività della Corte si attiene a un principio tipico del diritto internazionale. E’ quello secondo cui un giudice internazionale non può mai giudicare se la sua giurisdizione non è stata preventivamente accettata da tutti gli Stati parti di una controversia.
A questo principio si ispira l’articolo 36, paragrafi 1 e 2, dello Statuto della Corte. La competenza della Corte si estende a tutte le controversie che le parti sottopongono ad essa ed a tutti i casi previsti dalle convenzioni e trattati in vigore (par. 1). Gli Stati aderenti al presente Statuto possono in ogni momento dichiarare di riconoscere come obbligatoria ipso facto e senza speciale convenzione nei rapporti con qualsiasi altro Stato che accetti la medesima obbligazione, la giurisdizione della Corte (par. 2).
La funzione consultiva della Corte Internazionale di Giustizia
Tra le funzioni giurisdizionali della Corte rientra anche quella consultiva, prevista all’articolo 96 della Carta dell’Onu e gli art. 65 e seguenti dello Statuto della Corte.
La funzione consultiva della Corte Internazionale di Giustizia consiste nell’emanazione di pareri. Secondo il citato art. 96, possono chiedere pareri l’Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza. Gli altri organi dell’Onu e gli istituti specializzati possono chiedere pareri solo se autorizzati dall’Assemblea Generale.
I pareri sono facoltativi e non vincolanti. Non c’è alcun obbligo di chiederli e neppure di conformarsi ad essi una volta rilasciati. Lo ha ribadito più volte la stessa Corte che ha contrapposto il carattere non vincolante dei pareri all’obbligatorietà delle sentenze.
Benché il dibattito in dottrina e giurisprudenza sia stato molto approfondito, l’orientamento prevalente rimane quello che i pareri non abbiano effetti vincolanti. Come scrive Benedetto Conforti (Le Nazioni Unite, Cedam, Padova) singoli pareri possono però contribuire alla formazione o conferma di norme internazionali consuetudinarie. In questi casi i pareri possono considerarsi come manifestazioni di opinio juris che danno luogo a principi obbligatori per tutti. E’ avvenuto, per esempio, con il parere emesso sulla riserva alla Convenzione Internazionale sul Genocidio. Il parere è stato alla base di un importante mutamento nel diritto internazionale consuetudinario in tema di riserve sui trattati internazionali.
I pareri richiesti da Assemblea generale e Consiglio di Sicurezza possono essere richiesti su qualsiasi questione giuridica. Invece, i pareri richiesti da altri organi o istituti possono chiedersi solo su questioni attinenti alle rispettive attività.
La Corte può anche rifiutarsi di dare un parere se lo ritiene opportuno. Come stabilisce l’art. 65 dello Statuto, la Corte può (may, peut) dare un parere consultivo. E’ su questo che si fonda la spiegazione di molti giuristi per giustificare il rifiuto della Corte.
Il valore politico delle sentenze e pareri della Corte Internazionale di Giustizia
Usciamo dal campo del diritto e entriamo in quello più giornalistico e politico. La Corte Internazionale di Giustizia svolge comunque, pur essendo un organo che attiene alla sfera giurisdizionale, un ruolo politico.
Le sue sentenze e i suoi pareri sono oggetto di discussione tra decision-maker, i giudici interni agli Stati, diplomatici e addetti ai lavori. La Corte insomma influenza inevitabilmente gli apparati politici.
La condanna a seguito di una sentenza ha effetti importanti nelle relazioni internazionali ma anche tra le nazioni e i popoli. Si pensi per esempio alla celebre sentenza della Corte sul caso Stati Uniti-Nicaragua negli anni ’80 del secolo scorso. L’immagine degli Stati Uniti, colpevoli di avere violato il diritto internazionale nel combattere i sandinisti, ne uscì gravemente danneggiata. La recente denuncia di genocidio presentata dal Sudafrica alla Corte nei confronti di Israele riguardo alla guerra nella Striscia di Gaza ne è un’altra prova. Israele è stata obbligata a difendersi.
Allo stesso modo, i pareri della Corte costituiscono un soft-law, un diritto morbido, al quale gli Stati si attengono e diventa controproducente non conformarsi.
Tuttavia, rimane da comprendere il ruolo effettivo della Corte Internazionale di Giustizia nel mondo del 21° secolo e nel 2024. In un contesto sempre più veloce, i ritmi giurisdizionali dello Statuto della Corte e della Carta dell’Onu appaiono il prodotto di un altro mondo.