Dalla libertà dei mari al controllo degli stati costieri sulle acque adiacenti. Ciclo di quattro lezioni sul diritto internazionale marittimo in occasione dei 40 anni della Convenzione di Montego Bay.
Cos’è il diritto internazionale marittimo? Secondo buona parte dei giuristi, può definirsi come l’insieme delle norme giuridiche che regolano il potere dello stato negli spazi marini.
Nel corso dei secoli, gli stati hanno sempre seguito consuetudini e mantenuto abitudini e comportamenti con la convinzione che fossero obbligatorie. In sostanza, nelle relazioni marittime gli stati hanno rispettato regole non scritte con la convinzione che fossero obbligatorie.
Cos’è il diritto internazionale
Il primo tentativo di codificare (cioè di mettere per iscritto) il diritto marittimo risale al 1958 con quattro convenzioni firmate a Ginevra:
- Convenzione sul mare territoriale e zona contigua;
- Convenzione sull’alto mare;
- Convenzione sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche;
- Convenzione sulla piattaforma continentale;
Ciascuna di queste convenzioni di Ginevra, ratificate da una cinquantina di stati, è stata sostituita da quella firmata a Montego Bay, Giamaica il 10 dicembre 1982 della quale si celebrano i 40 anni di vita. Nel 1974 le Nazioni Unite hanno organizzato una conferenza per ricodificare il diritto marittimo a Montego Bay ed è proseguita fino al 1982. La Convenzione, composta da 320 articoli, è entrata in vigore il 16 novembre 1994 dopo la firma della Guyana, sessantesimo stato.
I principi fondamentali del diritto internazionale contemporaneo
La Convenzione di Montego Bay, come scrive l’autorevole giurista Benedetto Conforti (cfr Diritto Internazionale- Editoriale Scientifica) ha codificato molti comportamenti degli stati, innovando il diritto del mare.
Essa è il risultato finale dell’evoluzione del diritto del mare. Quest’ultimo ha compiuto un percorso attraversato queste tappe:
- dominio del mare
- libertà dei mari
- controllo dei mari adiacenti
- mare territoriale
- piattaforma continentale
- zona economica esclusiva
Dominio del mare
Tra il XVII e il XVIII secolo il principio della libertà dei mari ha dominato il diritto internazionale marittimo. Prima gli olandesi, poi inglesi, portoghesi, spagnoli e altri stati accettarono questo principio, mettendo da parte ogni pretesa di avere il dominio del mare.
Il dominio del mare era la regola che, appunto, aveva prevalso fino al XVII secolo. Ogni Stato, soprattutto le potenze marittime dell’epoca, controllavano zone marine e ritenevano di avere diritti esclusivi su parti di mari e oceani, escludendo dalla pesca altri paesi. Alcuni esempi: la Gran Bretagna aveva il dominio esclusivo sul canale della Manica e su parte del mare del Nord; la Danimarca dominava il mar Baltico così come Venezia il mar Adriatico e Genova il mar di Liguria; Spagna e Portogallo si attribuivano addirittura il controllo degli oceani.
Libertà dei mari
E’ la regola, come scrivevo prima, che si forma nel XVII secolo. Nessuno stato può porre limiti agli altri per la navigazione e utilizzazione degli spazi marini. In base a questo principio, va sempre rispettata quindi la libertà altrui.
Controllo dei mari adiacenti
L’unico limite ammesso alla libertà dei mari era il controllo delle acque adiacenti alle proprie coste. Stiamo parlando di semplice controllo perché il principio della libertà del mare non consentiva nella prassi il divieto di navigare vicino alle coste. L’unico potere che lo stato costiero poteva esercitare nelle acque adiacenti alle sue coste era quello sul contrabbando e di regolamentare la pesca. Non siamo ancora al concetto di mare territoriale odierno inteso come una fascia di mare costiero equiparata al territorio dello stato e quindi sottoposta alla sovranità del popolo.
Questo concetto di libertà dei mari sopravvive per tutto il XIX secolo e fino alla metà del XX secolo. Il caso Franconia fa comprendere bene la forza del principio di libertà dei mari. La Franconia era una nave tedesca che nel 1876 si scontro con una nave inglese a 2 miglia e mezzo dalla costa britannica. Nella collisione muore un viaggiatore inglese. La Corte britannica dei casi riservati alla Corona respinge con una sentenza di avere la giurisdizione. Per i giudici il concetto di mare equiparato al territorio dello stato era inammissibile. La sentenza affermava anche che l’unico potere di controllo dello Stato sulle acque adiacenti fosse legato a regolamentare la pesca e bloccare il contrabbando.
Mare territoriale
Poco dopo il caso Franconia, il principio di libertà del mare inizia a affrontare un lungo processo di erosione fino a scomparire nella seconda metà del XIX secolo. Nei comportamenti statali comincia a diffondersi l’abitudine di considerare il mare adiacente alla costa alla stessa stregua del territorio statale.
La data significativa di questo cambio di rotta è il 1878. Siamo in Inghilterra e il documento è il Territorial Water Jurisdiction Act. La Corte britannica stabilì con quella sentenza il principio di territorialità delle acque adiacenti le coste. Definì anche i limiti delle acque territoriali. Per la Corte questi erano calcolati dal limite della bassa marea e fino a una distanza di tre miglia.
Piattaforma continentale
I poteri dello stato costiero sono aumentati nel XX secolo. Il presidente degli Stati Uniti Harry Truman introdusse nel 1945 il tema della piattaforma continentale. Con il proclama di Truman, gli Stati Uniti rivendicavano il controllo e la giurisdizione sulle risorse della piattaforma, intesa come quel livello di crosta terrestre che attaccata alla terra emersa prosegue sott’acqua a profondità costante prima di immergersi negli abissi.
Zona Economica Esclusiva
L’idea di Zona Economica Esclusiva si è diffuso negli anni ’80 del XX secolo. Con questo si intende una zona che si estende per 200 miglia dalla costa. Tutte le risorse naturali di questa area, incluse quelle di superficie, restano sotto la sovranità dello Stato costiero. Il giurista britannico Ian Brownlie (cfr Principles of Public International Law- Oxford University Press, pg. 229) scrive che alla zona economica esclusiva non si applica il diritto del mare internazionale. Queste norme sono contenute nella Parte VII della Convenzione di Montego Bay, articolo 86).
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