L’Italia e il diritto internazionale

Quali sono gli articoli costituzionali che regolano i rapporti tra diritto internazionale e ordinamento italiano.

L’Italia partecipa alla comunità internazionale accettando quell’insieme di norme giuridiche e principi che regolano le relazioni tra gli Stati e tra le organizzazioni internazionali e che prende il nome di diritto internazionale. In questo articolo ho spiegato cos’è il diritto internazionale.

Di seguito riporto gli articoli della nostra Costituzione che riguardano l’appartenenza dell’Italia alla comunità internazionale e il rapporto con il diritto internazionale.

Articolo 10

L’articolo 10 della Costituzione Italiana stabilisce che: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.

Il riferimento costituzionale è a tutte quelle norme vincolanti per i membri della comunità internazionale.

Sono le norme consuetudinarie, cioè quelle non scritte ma che vengono rispettate dagli Stati in quanto ritenute vincolanti. Un esempio è la celebre norma Pacta sunt servanda (ho scritto qui di cosa si tratta) che gli Stati osservano da secoli pur non essendo una norma scritta.

Articolo 117, comma 1

Un altro articolo costituzionale che richiama l’ambito internazionale è il 117, comma 1, nel quale si stabilisce che il Parlamento, il Governo e le regioni devono rispettare nell’esercizio della loro potestà legislativa tutti “gli obblighi internazionali”.

Ci si riferisce quindi non solo alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (e cioè il diritto internazionale consuetudinario di cui abbiamo già scritto) ma anche agli obblighi derivanti da trattati e accordi internazionali sottoscritti dall’Italia (e cioè il diritto convenzionale o pattizio).

Articolo 11

La Costituzione Italiana prevede anche l’accettazione della limitazione della sovranità statale al fine di rispettare l’appartenenza alla comunità internazionale e alle  sue regole. L’articolo 11 della Carta Costituzionale prevede che l’Italia “consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace  e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Sempre all’articolo 11 la Costituzione stabilisce che nei rapporti internazionali l’Italia osserva il seguente precetto: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

L’articolo 11 vieta quindi all’Italia di utilizzare la guerra come strumento di aggressione agli altri popoli e  di soluzione delle controversie internazionali.

Non dice che l’Italia non possa entrare in guerra. Questa possibilità viene infatti espressa dall’articolo 78 della Costituzione che impone come necessaria una delibera delle camere affinché sia dichiarato lo stato di guerra da parte del Presidente della Repubblica (potere conferito dall’articolo 87, comma 9 della Costituzione).

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