Come regolare i rapporti tra privati di ordinamenti diversi. Le norme di diritto internazionale privato.
L’insieme delle regole e dei principi volti a disciplinare i rapporti giuridici tra privati che presentano elementi di estraneità rispetto a un determinato ordinamento statale, mediante rinvio all’ordinamento di un altro Stato. Il diritto internazionale privato è quindi una parte dell’ordinamento interno e va tenuto distinto dal diritto internazionale pubblico, che regola, invece, i rapporti tra Stati e altri enti sovrani.
Così, ad esempio, l’applicazione delle norme di diritto internazionale privato consente l’individuazione del regime giuridico applicabile ad un contratto concluso all’estero da un cittadino italiano con uno straniero; oppure ad un matrimonio celebrato all’Avana tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana. Ciò è possibile in quanto le norme di diritto internazionale privato utilizzano la tecnica della scelta di una determinata legge, risolvendo quello che, dal punto di vista dei soggetti interessati al rapporto in questione, è un potenziale concorso di leggi.
Per questo motivo si parla di norme di conflitto.
Il termine “diritto internazionale privato” fu coniato nel secolo scorso dal giurista nordamericano Joseph Story (giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti e professore di diritto) e soltanto successivamente rimbalzato in Europa, fino a divenire corrente.
Tuttavia, il termine è fuorviante perché fa pensare ad un’entità simmetrica rispetto al diritto internazionale pubblico. Mentre è un punto ben fermo che le norme di diritto internazionale privato sono norme interne costituenti un settore dell’ordinamento giuridico statale.
Le norme di diritto internazionale privato, però, si caratterizzano rispetto alle altre dell’ordinamento statuale per l’oggetto e la funzione:
• l’oggetto è la regolamentazione di fatti che presentano, rispetto allo Stato, elementi di estraneità;
• la funzione è duplice: le norme di diritto internazionale privato consentono (cd. concezione bilaterale): 1. di delimitare l’ambito di applicazione del diritto interno; 2. di richiamare, se ne ricorrono i presupposti, le norme di diritto straniero.
La struttura della norma di diritto internazionale privato si articola in due elementi distinti:
a) la norma descrive in maniera astratta, cioè per categorie, i fatti che intende disciplinare (ambito di operatività): così. ad esempio, l’art. 56 della legge 218/1995, individua nelle donazioni le fattispecie che intende regolare;
b) il secondo elemento è il criterio di collegamento ovvero quell’aspetto del rapporto che conferisce allo stesso carattere di estraneità rispetto all’ordinamento interno e che il legislatore prende in considerazione.