Cos’è il diritto Internazionale del mare. Piattaforma continentale e zona economica esclusiva.
La piattaforma continentale e la zona economica esclusiva sono due zone marittime che sono state riconosciute dal diritto internazionale come appartenenti allo Stato costiero.
Dopo la seconda guerra mondiale si assiste alla corsa all’accaparramento delle risorse marine che ha spinto gli Stati a estendere la propria zona di controllo oltre il mare territoriale. I progressi tecnici offrono la possibilità di sfruttare risorse minerali (come gli idrocarburi, nichel, rame e cobalto) là dove si erano sfruttate solo quelle ittiche.
Le opportunità offerte dalla tecnologia hanno fatto in modo che gli Stati costieri andassero ben oltre le acque territoriali. Questa tendenza ha portato all’accettazione, anche in dottrina, della norma sulla piattaforma continentale e sulla zona economica inclusiva.
Piattaforma continentale
La piattaforma continentale è una zona di mare che si estende oltre il mare territoriale, fino al limite esterno del margine continentale. Il margine continentale è una zona di mare che si estende dal mare territoriale fino al punto in cui il fondale marino inizia a scendere bruscamente verso la zona abissale.
Lo Stato costiero ha diritti sovrani sulla piattaforma continentale per l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, quali minerali, petrolio e gas.
Una delle quattro convenzioni di Ginevra del 1958 è dedicata alla piattaforma continentale e riproduce il diritto consuetudinario. Le norme della Convenzione sono state riportate nella Convenzione di Montego Bay del 1982.
Zona economica esclusiva
La zona economica esclusiva è una zona di mare che si estende fino a 200 miglia dalla costa. Lo Stato costiero ha diritti sovrani sulla zona economica esclusiva per l’esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse naturali, sia biologiche che non.
Lo Stato costiero ha inoltre il diritto di esercitare la giurisdizione sulle attività economiche svolte nella zona economica esclusiva, come la pesca, l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile e la ricerca scientifica.
Differenze tra piattaforma continentale e zona economica esclusiva
Le principali differenze tra piattaforma continentale e zona economica esclusiva sono le seguenti:
L’estensione: la piattaforma continentale può estendersi fino al limite esterno del margine continentale, mentre la zona economica esclusiva è limitata a 200 miglia dalla costa.
I diritti dello Stato costiero: lo Stato costiero ha diritti sovrani sulla piattaforma continentale per l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, mentre nella zona economica esclusiva ha diritti sovrani per l’esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse naturali.
La giurisdizione: lo Stato costiero ha giurisdizione sulle attività economiche svolte nella zona economica esclusiva, mentre sulla piattaforma continentale non ha giurisdizione sulle attività economiche svolte da altri Stati.
Importanza della piattaforma continentale e della zona economica esclusiva
La piattaforma continentale e la zona economica esclusiva sono importanti per gli Stati costieri perché consentono loro di esercitare un controllo sulle risorse naturali del mare. Ciò è importante per lo sviluppo economico e la sicurezza nazionale degli Stati costieri.
Un problema che si è posto sulla piattaforma continentale è quella di delimitarla nel caso di due Stati che si fronteggiano (come per esempio nell’Adriatico) o sono Stati contigui. L’articolo 6 della Convenzione di Ginevra prevede che per Stati che si fronteggiano o contigui si debba ricorrere al criterio dell’equidistanza.
Questo criterio si applica tracciando una linea i cui punti siano equidistanti dai punti delle rispettive linee di base del mare territoriale. A ogni Stato si attribuiscono le zone di piattaforma che siano più vicine alla propria linea di base del suo mare territoriale più di quanto lo siano alla linea di base del mare territoriale dell’altro Stato.
Va rilevato che con una sentenza del 20 febbraio 1969, la Corte Internazionale di Giustizia ha stabilito che il criterio dell’equidistanza non sia una norma consuetudinaria e pertanto non possa applicarsi agli Stati che non hanno sottoscritto alla Convenzione di Ginevra. In questo caso la definizione dell’equidistanza va trovato sulla base di accordi tra Stati che devono ispirarsi, dice la Corte, al principio di equità.
Cos’è il diritto internazionale del mare (parte 1).
Diritto internazionale del Mare: il Mare territoriale (parte 2).
Fonte:
Benedetto Conforti, Diritto Internazionale