Divieto di uso della forza e legittima difesa. Cosa prevede il diritto internazionale e com’è disciplinato.
L’uso della forza per legittima difesa è riconosciuto dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. L’articolo in questione circoscrive senza lasciare spazio a dubbi quando è ammesso l’uso della forza nel caso di legittima difesa. Si tratta di un caso ben individuabile: la legittima difesa è la reazione a un attacco armato già sferrato da parte di uno Stato nei confronti di un altro Stato.
Legittima difesa, uso della forza e aggressione
Per esserci legittima difesa e quindi uso della forza deve esserci un’aggressione. Il concetto di aggressione è stato ben specificato dall’Assemblea Generale dell’Onu con la risoluzione 3314-XXIX del 14 dicembre 1974 (ecco il testo) che adottava una Dichiarazione di principi sulla definizione di aggressione. Uno Stato aggredisce in tutta una serie di ipotesi che l’Assemblea generale riporta nell’allegato alla risoluzione. Tra queste c’è l’attacco armato con forze militari regolari o con forze irregolari o mercenarie, l’invasione e occupazione militare, il bombardamento con forze aree, navali e terrestri al blocco dei porti e delle coste. E’ un atto di aggressione anche la messa a disposizione del proprio territorio per attaccare un territorio altrui. L’elenco indicato nella risoluzione è chiaramente esemplificativo.
Solo nel caso di un’aggressione è dunque ammesso l’uso della forza come legittima difesa. In questo caso soltanto l’uso della forza da parte di uno Stato non è considerato minaccia o violazione della pace e non scattano le misure coercitive che la Carta delle Nazioni Unite prevede agli articoli 39 e seguenti in caso di aggressione.
Legittima difesa e attacco preventivo
Un problema che si è posto al riguardo è se possa considerarsi legittima difesa anche il caso di un attacco preventivo, l’ipotesi cioè che uno Stato attacchi un altro per prevenire un’aggressione probabile. La giurisprudenza al riguardo e gli esperti sono tutti concordi nell’escludere che l’uso della forza a scopo preventivo appartenga alla categoria della legittima difesa. Né la Carta delle Nazioni Unite né le norme consuetudinarie prevedono questo. Anzi, la Carta dell’Onu all’articolo 2, paragrafo 4, riporta esplicitamente che non sono tollerate eccezioni al divieto di usare la forza oltre quella richiamata nell’articolo 51.
Legittima difesa e diritti umani
Un’altra questione, oggi ancora in dubbio, è quella del ricorso alla forza per salvare vite umane. Fino alla fine del XX secolo si riteneva che anche questa ipotesi fosse vietata. Dalle guerre balcaniche degli anni ’90 e con la guerra del Kosovo si iniziò a parlare di ingerenza umanitaria. Il dibattito giuridico internazionale, ma anche politico, verteva sulla legittimità di intervenire militarmente nei casi di violazioni generalizzate dei diritti umani e in presenza di crimini contro l’umanità. E’ difficile dire che si sia formata una norma consuetudinaria in tal senso e il dibattito in dottrina è ancora aperto.
Legittima difesa individuale e collettiva
Infine va messo in evidenza che l’articolo 51 si riferisce alla legittima difesa sia individuale sia collettiva. Nel secondo caso si intende che la legittima difesa sia attuata non solo dallo Stato aggredito ma anche da Stati terzi. Un esempio classico è la Nato, l’alleanza militare difensiva costituita nel 1949. L’articolo 5 dello Statuto della Nato prevede che qualora uno Stato membro sia sotto attacco armato, gli altri Paesi accorrono in suo aiuto come legittima difesa ai sensi dell’articolo 51 della Carta dell’Onu. Proprio dall’articolo 51 si evince che l’uso collettivo della forza come legittima difesa è ammissibile per il diritto internazionale.