La nullità di un trattato internazionale: i casi previsti dalla Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati.
Quando scatta la nullità di un trattato internazionale? E’ una delle questioni più dibattute tra giuristi e esperti di diritto internazionale. Ecco i casi previsti dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. La Convenzione è il più importante documento che regola gli accordi internazionali.
Errore
Secondo la Convenzione di Vienna (articolo 48), uno Stato può far valere che l’errore in un trattato ha viziato il suo consenso a concludere quel trattato.
Questo avviene solo se l’errore verte su un fatto o una situazione che questo Stato riteneva esistenti al momento della conclusione del trattato. Fatto o situazione che erano essenziali perché lo Stato desse il consenso al trattato.
Va considerato che questa norma non si applica se lo Stato che reclama l’errore abbia contribuito con il suo comportamento a creare quell’errore. Oppure se le circostanze erano tali che lo Stato avrebbe dovuto essere a conoscenza di quell’errore.
In ogni caso l’errore deve essere rilevante. Non incide sulla validità del trattato un errore di forma del testo del trattato.
Dolo
L’articolo 49 della Convenzione di Vienna stabilisce che se uno Stato sia stato spinto a concludere un trattato dalla condotta fraudolenta di un altro Stato che ha partecipato ai negoziati, esso può invocare il dolo come suscettibile di viziare il proprio consenso ad essere vincolato dal trattato.
Corruzione del rappresentante di uno Stato
Ove l’espressione dei consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato sia stata ottenuta mediante la corruzione del suo rappresentante con azione diretta o indiretta di un altro Stato che ha partecipato ai negoziati, lo Stato può invocare la corruzione come suscettibile di viziare il proprio consenso ad essere vincolato dal
trattato (articolo 50).
Violenza esercitata sul rappresentante di uno Stato
Il consenso espresso da uno Stato ad essere vincolato da un trattato che sia ottenuto con la violenza esercitata sul suo rappresentante a mezzo di atti o minacce contro di lui dirette, è privo di ogni effetto giuridico (articolo 51).
Violenza esercitata su di uno Stato con le minacce o l’uso della forza
Qualsiasi trattato la cui conclusione sia stata ottenuta con le minacce o con l’uso della forza in violazione dei principi di diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite sarà ritenuto nullo (articolo 52).
Trattati in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (jus cogens)
È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale (articolo 53).
Per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere.
Violazione di norme interne
L’art. 46 par.1 della Convenzione di Vienna stabilisce che un trattato è considerato nullo qualora si evidenzia una “violazione manifesta di una norma di diritto interno sulla competenza a stipulare”. Il par.2 continua dicendo che una violazione è manifesta quando essa è obiettivamente evidente per qualsiasi Stato che si comporti secondo la pratica abituale in materia e in buona fede.