Cos’è la norma internazionale pacta sunt servanda

Una norma del diritto internazionale è quella notoriamente conosciuta come pacta sunt servanda (i patti vanno rispettati). Vediamo cos’è

Cos’è la norma pacta sunt servanda

Si tratta di una norma consuetudinaria, una regola cioè che si è formata nel tempo come uso o consuetudine e che gli Stati hanno rispettato come fosse approvata da un’autorità superiore.

Questa regola obbliga gli Stati che hanno firmato un trattato all’osservanza e rispetto degli obblighi previsti. La norma quindi produce la conseguenza giuridica di dare efficacia al trattato. Lo conferma la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. All’articolo 26 si riporta esplicitamente che: “Ogni trattato in vigore vincola le parti e deve essere da loro eseguito in buona fede”. La Convenzione, come noto, ha codificato numerose norme consuetudinarie del diritto internazionale.


Accordi internazionali non vincolanti

Un problema giuridico legato alla regola pacta sunt servanda è quello riferito ai cosiddetti accordi internazionali non vincolanti. Accordi, cioè, che sono dichiarazioni di principio o raccomandazioni e non producono effetti giuridici diretti per gli Stati che li hanno approvati. Si pensi, per esempio, alla Dichiarazione Universale dei diritti umani approvata dall’Assemblea generale dell’Onu nel 1948. Oppure all’Atto Finale della Conferenza di Helsinki del 1975 sulla cooperazione e sicurezza in Europa.

L’orientamento più diffuso nella giurisprudenza è che questi accordi non generano, in caso di inosservanza da parte di uno Stato, alcun obbligo di riparazione o penale nei confronti degli altri firmatari. Ciò però non significa che le parti di questi accordi non vincolanti non vogliano rispettare quanto previsto.

La norma pacta sunt servanda dà, quindi, efficacia al trattato. Però è un’efficacia limitata agli Stati che hanno accettato di firmare il trattato internazionale. La regola, dunque, non si applica agli Stati terzi dal momento che l’articolo 34 della Convenzione di Vienna stabilisce che: Un trattato non crea obblighi né diritti soggettivi per uno Stato terzo senza il suo consenso”

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